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Diretto contatto con minorenni? Serve il certificato penale del casellario

14 aprile 2014 Diretto contatto con minorenni? Serve il certificato penale del casellario
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato ieri, sul proprio sito internet, una lista di FAQ sulle modalità di richiesta del nuovo certificato previsto dalla normativa in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le risposte verranno arricchite in base alle nuove richieste di chiarimento. 

Riguardo all’obbligo introdotto a partire dal 06 aprile 2014 per il datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per il lavoratore da impiegare nello svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, il Ministero specifica che l’adempimento è dovuto anche quando per tali attività ci si avvale della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita IVA, nel caso in cui l’attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, “comunque qualificato”, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.Il datore di lavoro, con la richiesta del certificato del casellario, deve verificare l’esistenza di condanne per i reati previsti di “prostituzione minorile”, “pornografia minorile”, “detenzione di materiale pedopornografico”, “iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" e l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. La violazione dell’obbligo comporta per il datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro.

La normativa è entrata in vigore il 6 aprile ed è stata già oggetto di diversi chiarimenti, con una circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 3 aprile, alla quale sono seguiti la Nota di chiarimento sulla portata applicativa del DLgs., la Nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati e la Nota interpretativa al decreto legislativo.

Le FAQ pubblicate ieri sintetizzano alcune problematiche e precisano che:

- l’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore. Anche se il certificato ha una validità di 6 mesi, il datore di lavoro non deve richiederlo nuovamente alla conclusione di questo termine, perché il certificato va richiesto solo al momento dell’assunzione ed è a tale data che esso deve risultare valido;

- per “attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” si intendono tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta tale contatto a fronte di uno specifico rapporto di lavoro. Anche le attività professionali come quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DLgs. 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti;

- in attesa dell’acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Infine, nella scheda che precede le FAQ il Ministero precisa che, per i privati, per richiedere il certificato occorre: 

- una marca da bollo da 16 euro;

- una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza;

- una marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza.

Le FAQ, invece, precisano solamente che le principali esenzioni dal bollo sono quelle indicate nel DPR 642/72, mentre altri casi di esenzione potrebbero essere presenti in normative specifiche. Per maggiori dettagli vai qui.

Fonte: Sistema Eutekne

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