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Accordo per il credito 2013 - Regione Puglia

10 marzo 2014 Accordo per il credito 2013 - Regione Puglia

L'ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l'intesa denominata "Accordi per il credito 2013" che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti delle Pmi. L’obiettivo dell’accordo è quello di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive. Di qui l’azione per creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel traghettare le imprese verso un’auspicata inversione del ciclo economico. Gli interventi finanziari previsti a beneficio delle imprese, riguardano operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti e operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. In particolare:


- Operazioni di sospensione dei pagamenti


- Operazioni si allungamento dei finanziamenti


- Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività


Anche i “conti correnti ipotecari” a rimborso rateale possono essere inclusi tra le forme tecniche oggetto di sospensione, per massimo 12 mesi. Il periodo di allungamento dei mutui può arrivare a 3 anni per i chirografari e a 4 anni per quelli garantiti da ipoteca, fermo restando il vincolo del 100% della durata residua degli stessi. Sono esclusi dalle operazioni i mutui sospesi ai sensi delle “Nuove Misure per il Credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. Le operazioni di allungamento sono invece realizzate a condizioni contrattuali invariate qualora l’impresa si impegni ad avviare, entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento, processi di rafforzamento patrimoniale o di aggregazione. Le operazioni di allungamento delle anticipazioni bancarie e delle scadenze del credito agrario di conduzione, così come tutte le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario. In generale, alle imprese beneficiarie non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento. Le richieste di attivazione degli strumenti previsti potranno essere presentate dalle imprese fino al 30 giugno 2014, utilizzando un modulo che ciascuna banca predisporrà sulla base del modello che sarà elaborato dall’ABI. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.


Fonte: http://www.agevolazioni.telematicaitalia.it/default.aspx?modo=guide&id=256


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